IL SISTEMA INFORMATICO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE – SINP
Categoria: Sicurezza sul Lavoro Autore: Salus et Securitas S.r.l. Commenti: 0  Data: 02/10/2016

In Gazzetta Ufficiale del 27 Settembre 2016, n° 226, è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro del 25 Maggio 2016, n° 183, che esplicita tutte le regole tecniche per la realizzazione e progettazione del Sistema Informatico Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
La finalità del SINP è quella di fornire informazioni per programmare, pianificare e valutare l’efficacia delle attività di prevenzione e protezione per infortuni sul lavoro e malattie professionali, per indirizzare attività di vigilanza attraverso l’impiego delle informazioni disponibili nei sistemi informativi anche grazie a specifici archivi e creazione di banche dati unificate.
Il SINP è attuato con la cooperazione del Ministero del Lavoro, Ministero dell’Interno, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, INAIL, IPSEMA, Consiglio Nazionale dell’economia del Lavoro.
Il D. Lgs. 81/2008 s.m.i., all’articolo n° 8, cita nel seguente modo:
È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.
Il Sistema informativo di cui al comma 1 è costituito dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero dell’interno, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dall’INAIL, dall’IPSEMA e dall’ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.
L’INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative. Per tale finalità è acquisita l’intesa dei Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze.
La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6.
I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:
a) il quadro produttivo ed occupazionale;
b) il quadro dei rischi anche in un’ottica di genere;
c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;
d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;
e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte.
e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL.
La diffusione delle informazioni specifiche è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.