SANZIONI PER INADEMPIENZE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

Categoria: Sicurezza sul Lavoro          Autore: Salus et Securitas S.r.l.          Commenti: 0         Data: 26/07/2016

A titolo puramente informativo e divulgativo, si riassumono le sanzioni civili e penali per inadempienze sulla Sicurezza sul Lavoro a carico del Datore di Lavoro, del Dirigente, del Preposto, del Medico Competente e dei Lavoratori.

 

Sanzioni per il Datore di Lavoro e il Dirigente

  1. E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro il datore di lavoro:
  2. a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1;
  3. b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2.
  4. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
  5. a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
  6. b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
  7. c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
  8. E’ punito con l’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3.
  9. E’ punito con l’ammenda da 1.096,00 a 2.192,00 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).
  10. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
  11. con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e) e 4, 45, comma 1;
  12. b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione dell’articolo 26, comma 1, lettera a);
  13. c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
  14. d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l’articolo 26, commi 3, quarto periodo63, o 3-ter;
  15. e) con l’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p) seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
  16. f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.192,00 a 7.233,60 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
  17. g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
  18. h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell’articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell’articolo 35, comma 5;
  19. i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 109,60 a 548,00 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8;
  20. l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro in caso di violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera aa).

 

Sanzioni per il Preposto

  1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
  2. a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
  3. b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 876,80 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).

 

 

Sanzioni per il Medico Competente

  1. Il medico competente è punito:
  2. a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 876,80 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere d), e), primo periodo;
  3. b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
  4. c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 438,40 a 1753,60 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettera a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
  5. d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 657,60 a 2.192,00 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere h), i);
  6. e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096.00 a 4.384,00 euro per la violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.

 

Sanzioni per il Lavoratore

  1. I lavoratori sono puniti:
  2. a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), e 43, comma 3, primo periodo;
  3. b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro per la violazione dell’articolo 20 comma 3.

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