PREVENZIONE INCENDI: NOVITA’ NELL’EDILIZIA SCOLASTICA

Categoria: Sicurezza sul Lavoro          Autore: Salus et Securitas S.r.l.          Commenti: 0         Data: 08/06/2016

Con la Gazzetta Ufficiale del 26 Maggio 2016, entra in vigore il Decreto del Ministero dell’Interno 12 Maggio 2016 recante “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di Prevenzione Incendi per l’Edilizia Scolastica”, ossia la norma per l’adeguamento delle strutture scolastiche in tema di Prevenzione Incendi.

Tutte le strutture scolastiche ed i luoghi di lavoro adibiti a scuola devono possedere già i requisiti in materia di Prevenzione Incendi previsti dal Decreto del Ministro dell’Interno 26 Agosto 1992, ovvero la norma antincendio per l’edilizia scolastica.

Gli edifici scolastici dovranno adottare le misure previste con scadenze differenziate, in base all’anno di costruzione dello stabile. In particolar modo:

  • Tutte le scuole esistenti, entro il 26 Agosto 2016, ossia entro i 3 mesi dell’entrata in vigore del suddetto decreto, dovranno:
  1. Adeguare l’impianto elettrico
  2. Installare un sistema di allarme che possa garantire personale ed alunni della presenza di pericolo
  3. Dotarsi di adeguati estintori portatili
  4. Prevedere idonea segnaletica di sicurezza
  5. Predisporre un registro dei controlli periodici degli impianti installati

 

  • Tutte le scuole preesistenti al momento dell’entrata in vigore del D.M. 18 Dicembre 1975, entro il 26 Novembre 2016, ossia entro 6 mesi dell’entrata in vigore del suddetto decreto, dovranno seguire le indicazioni circa:
  1. Separare le attività scolastiche dai locali a diversa destinazione
  2. Reazione al fuoco dei materiali
  3. Misure di evacuazione in caso di emergenza
  4. Spazi per esercitazioni
  5. Spazi per depositi
  6. Spazi per attività parascolastiche
  7. Spazi per servizi logistici
  8. Impianti produzione di calore
  9. Autorimesse
  10. Impianti elettrici di sicurezza
  11. Idranti
  12. Impiantistica di rivelazione ed estinzione incendi

 

  • Tutte le scuole costruite successivamente al momento dell’entrata in vigore del D.M. 18 Dicembre 1975 e non oltre l’entrata in vigore del D.M. 26 Agosto 1992, entro il 26 Novembre 2016, ossia entro 6 mesi dell’entrata in vigore del suddetto decreto, dovranno seguire le indicazioni circa:
  1. Separare le attività scolastiche dai locali a diversa destinazione
  2. Reazione al fuoco dei materiali
  3. Misure di evacuazione in caso di emergenza
  4. Spazi per esercitazioni
  5. Spazi per depositi
  6. Spazi per attività parascolastiche
  7. Spazi per servizi logistici
  8. Impianti produzione di calore
  9. Autorimesse
  10. Impianti elettrici di sicurezza
  11. Idranti
  12. Impiantistica di rivelazione ed estinzione incendi

 

  • Tutte le scuole costruite successivamente al momento dell’entrata in vigore del D.M. 26 Agosto 1992, entro il 26 Novembre 2016, ossia entro 6 mesi dell’entrata in vigore del suddetto decreto, dovranno seguire tutte le indicazioni sopra elencate.

Comunque tutte le misure di adeguamento previste devono essere attuate entro il 31 Dicembre 2016.

A conclusione degli adeguamenti deve essere presentata la SCIA per attività in categoria B (scuola con un numero di persone tra 150 e 300) oppure in categoria C (scuola con oltre 300 persone).

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