RISPOSTA ALL’INTERPELLO N° 9/2015 SULL’AGGIORNAMENTO DEL FORMATORE

Categoria: Formazione e Informazione          Autore: Salus et Securitas S.r.l.          Commenti: 0         Data: 28/03/2016

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro ha fornito risposta in merito al quesito sull’aggiornamento del Formatore-Docente ai sensi del Decreto Interministeriale del 06 Marzo 2013.

Il Decreto Interministeriale del 06 Marzo 2013 stabilisce l’obbligo di aggiornamento professionale, con cadenza periodica triennale, per il Formatore-Docente. Il triennio decorre:

  • Dalla data di applicazione (dopo 12 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) per chi è già qualificato a tale data, ossia a partire dal 18 Marzo 2014;
  • Dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri.

L’obbligo di aggiornamento professionale si articola in due diverse modalità, il Formatore-Docente è tenuto alternativamente:

  • Alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. Di queste 24 ore almeno 8 devono essere relative a corsi di aggiornamento;
  • Ad effettuare un minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.

La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e dei Coordinatori della Sicurezza ha avanzato istanza di interpello, chiedendo di chiarire cosa venisse inteso con il termine “alternativamente”.

Tutto ciò premesso, la Commissione si è espressa dando indicazioni e chiarendo pertanto il quesito.

Con il termine “alternativamente” il Legislatore ha inteso dare al Formatore-Docente la possibilità di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha invece inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni, ossia per tre anni solo docenza e per tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni.

 

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